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Streghe in Sicilia

Il tribunale dell'inquisizione (1487-1782)

L’INQUISIZIONE fu introdotta nell’Isola prima del 1224 dall’imperatore Federico II, il quale, con la costituzione "Inconsutilem tunicam" emanata a Palermo, ordinò che tutti gli eretici e gli Ebrei dovessero pagare una tassa a suffragio degli inquisitori di fede preposti al loro controllo. L’istituzione ufficiale del Tribunale dell’Inquisizione in Sicilia fu deliberata nel 1487 con Ferdinando II il Cattolico, il quale originariamente delegò a giudici i Padri Domenicani. Il 20 gennaio 1513 il compito fu affidato ai religiosi Regolari, che si insediarono nella nuova e definitiva sede del famoso palazzo dello Steri, noto pure con l’appellativo di "regium hospicium", che fu la dimora privata di Manfredi Chiaramonte.
L’Inquisizione, "invadendo progressivamente l’intero organismo costituzionale dello Stato, si mostrò arma utilissima dell’assolutismo spagnolo".

Con decreto regio del 6 marzo 1782 il sovrano Ferdinando III di Sicilia, "seguendo i saggi consigli e forse anche per le incessanti sollecitazioni del viceré, marchese Domenico Caracciolo, avverso ad ogni privilegio ed abuso ecclesiastico, e per il conforme parere espresso dal siciliano, primo suo ministro di Stato, marchese della Sambuca", ordinava l’abolizione dell’Inquisizione nell’Isola.
Torture, supplizi e feroci esecuzioni con scempio dei cadaveri, per secoli sono i normali mezzi con cui la giustizia, dovunque nel mondo, persegue non soltanto la punizione dei delitti, ma l’obiettivo di incutere terrore a chi al delitto si accinge, con la esemplarità delle esecuzioni. Esemplarità che a Palermo si credeva di conseguire col barbaro uso di appendere le membra squarciate dei condannati a degli uncini di ferro di una forca, eretti nella località dello Sperone (da cui ne prende il nome), nel quartiere Settecannoli, posta oltre la borgata di Romagnolo, all’ingresso della città, lato mare. Nel 1650, vi vengono esposti i quarti del procuratore Lorenzo Potamia, coinvolto in una congiura capeggiata dal conte di Mazzarino. Tale barbaro spettacolo fu abolito dal viceré d’Aquino, principe di Caramanico, nel 1783 e la forca fu distrutta. Ma la fantasia dei giudici non ha limiti: la pubblicità dell’esecuzione può essere assicurata anche da altri procedimenti, come, ad esempio, staccando dal tronco la testa del condannato e piantandola "ad un chiodo su d’una trave nella piazza Vigliena", come accade a Giuseppe Pesce, giureconsulto, "famoso per eloquenza", coinvolto nella stessa trama del Potamia, o portandola in giro per la città infissa ad una picca (lunga asta di legno munita di una punta di ferro).

La Sicilia, rispetto alle altre parti del mondo, non fa eccezione; ha soltanto una varietà infinita di autorità che hanno il potere di infliggere incondizionatamente pene: la giustizia vicereale, quella dei tanti fori privilegiati tra i quali spicca per ferocia quello dell’Inquisizione, nonché le corti di giustizia feudali dei baroni. Persino i governatori del Monte di Pietà di Palermo sono autorizzati a punire i reati contro il Monte "con pubbliche et esemplare pene, o privatione, tratti di corda o frusta et alli nobili pene pecuniarie ad essi governatori benviste".
Ognuna di queste giustizie esercita, senza eccessive formalità, processi più o meno regolari e infligge pene. I controlli non esistono o quasi; i ricorsi ai gradi superiori sono possibili soltanto a soggetti che dispongono di denaro con cui pagare l’assistenza di un buon giureconsulto. Tutti gli altri subiscono le decisioni giudiziarie che non raramente sono poco più che soprusi e violenze, legalizzate da una parvenza di giustizia e da consuetudini regolari.
Ma, ancor prima di dare inizio ad una serie di disumane torture, per estorcere delle false confessioni che legalizzassero la condanna, si procedeva all’ultimo interrogatorio dell’imputato, quello che veniva chiamato " l’interrogatorio sulla selletta ". La sgabello di legno che veniva posto al centro dell’aula selletta era semplicemente uno e sul quale sedeva l’imputato. Si pensava che, solo, davanti ai giudici in toga, ormai informati in modo completo su tutti gli atti del processo, egli sarebbe rimasto impressionato ed avrebbe senz’altro rivelato tutto ciò che aveva potuto dissimulare nel corso del dibattimento. E’ ovvio che il grande inquisitore tempestava di domande l’imputato e cercava di confonderlo, mettendo in rilievo le sue eventuali contraddizioni e le testimonianze che erano contrarie alle sue affermazioni, e, privo dell’aiuto di un avvocato, era particolarmente vulnerabile, e come tale vittima già destinata al rogo.

La tortura è un imprescindibile meccanismo procedurale; in una logica per noi oggi incomprensibile, ma valida fino al Settecento ed oltre, "la confessione stragiudiziale, la quale purtroppo, allora, prendeva la forma di confessione sotto la tortura". Tratti di corda, frustate e anni di remo nelle galere vengono inflitti anche per delle semplici contravvenzioni. I capitoli della città di Palermo ordinano che "siano in pena della frusta, e di quattro tratti di corda" coloro che faranno cattivo uso delle acque comunali per cui hanno ottenuto la concessione; che i cassieri della "Tavola di Palermo" (una banca pubblica istituita nel 1552-53) che non registrino subito le somme incassate "siano in pena la prima volta di pagar di proprio, la somma ritenuta, e di perdere il salario di un anno; e la seconda volta d’anni tre di galea"; che chi rompe i fanali dell’illuminazione cittadina (siamo nel 1748) subisca la "pena della suddetta frusta con venti cazzottate, e di anno uno di carcere"; che chi "abbia avuto l’ardimento di far mancare, o seccare, scorticare, e recidere gli alberi" piantati nelle strade fuori porta, subisca "la pena di onze ducento se saranno nobili, e di quattro tratti di corda ed anno uno di carcere se saranno ignobili".

Nel caso di un nobile insolvente, in Sicilia, Ministri Delegati e Procuratori dei creditori, nominati di volta in volta, facevano stimarne i beni più adatti alla vendita, ne pubblicavano il prezzo ed erano autorizzati a venderli, come se tale vendita procedesse dalla potestà sovrana del Re. All’acquirente consegnavano copia del contratto munito di "Verbo Regio", che toglieva al nobile il possesso ed ogni possibilità di rivendicazione, inoltre gli davano lo "Scudo di Perpetua Salvaguardia" contro pretesi diritti di altri.

Non ci sono limiti, invece, alle pene comminate per reati maggiori. Il viceré de Vega costumava, anche per lievi colpe, "di dare la tortura anche a’ nobili, e […] spesse volte li facea battere con lo staffile. Per delitti di menoma conseguenza non esitava punto di fare inchiodare una mano al reo, a’ bestemmiatori poi faceva delle volte forare la lingua, e spesso tagliare".

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