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Streghe in Sicilia

L'azione giudiziaria

Il processo "accusatorio" s’intraprende dal giudice colla precedenza dell’accusa per mezzo del libello accusatorio intentata, in cui devesi porre una succinta e precisa storia del fatto, il nome dell’accusatore, dell’accusato, del giudice, del delitto, della persona contro di cui e con cui fu commesso, nonché il tempo in cui è seguito, e niente più; poscia ricercasi in questo processo la sicurtà dell’accusatore, la risposta del reo, le prove e le riprove, e la sentenza".

Al contrario, nel "processo inquisitorio", che "il giudice intraprende ex officio, senza precedenza di formale accusa, per una nuda e semplice segreta notizia o denunzia, o anche per la sola fama, inquisire egli e intorno il delitto occulto e le di lui circostanze, ed intorno l’autore. Va egli ammassando prove di ogni genere, cita testimoni, li esamina e forma gli articoli inquisizionali ai quali il reo deve rispondere, e in difetto di piena prova contro il reo che nega il delitto, procede con mezzi straordinari per estorquere dalla bocca del medesimo quella parte di prova che lui manca per condannarlo, e finalmente si procede alla sentenza".

Anche le denuncie anonime, o "accuse segrete" a firme fantasiose (S.S. Trinità, o anime del Purgatorio, ecc.) innescano un procedimento penale, costituendo, di fatto, e "abusivamente" un "capo accusatorio", dopo quello pubblico e privato. "Non v’è paese nelle provincie [del Regno] dove non vi siano calunniatori di professione… ogni diceria, ogni sospetto, l’invidia istessa somministra materia ai loro iniqui romanzi".

I "mezzi straordinari" adottati dai giudici per far ammettere ai presunti rei la piena colpevolezza dei gravi reati a loro imputati, erano le inumane torture a cui venivano sottoposti incessantemente, fino a quando non avessero confessato (spesso il "falso").

Per Cesare Beccaria ("Dei delitti e delle pene" – edita nel 1764) non può erogarsi la tortura poiché "un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice (…). Qual è dunque quel diritto, se non quello della forza che dia potestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino mentre si dubita se sia reo o innocente?".

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