
Il processo "accusatorio" s’intraprende dal giudice colla precedenza dell’accusa per mezzo del libello accusatorio intentata, in cui devesi porre una succinta e precisa storia del fatto, il nome dell’accusatore, dell’accusato, del giudice, del delitto, della persona contro di cui e con cui fu commesso, nonché il tempo in cui è seguito, e niente più; poscia ricercasi in questo processo la sicurtà dell’accusatore, la risposta del reo, le prove e le riprove, e la sentenza".
Al contrario, nel "processo inquisitorio", che "il giudice intraprende ex officio, senza precedenza di formale accusa, per una nuda e semplice segreta notizia o denunzia, o anche per la sola fama, inquisire egli e intorno il delitto occulto e le di lui circostanze, ed intorno l’autore. Va egli ammassando prove di ogni genere, cita testimoni, li esamina e forma gli articoli inquisizionali ai quali il reo deve rispondere, e in difetto di piena prova contro il reo che nega il delitto, procede con mezzi straordinari per estorquere dalla bocca del medesimo quella parte di prova che lui manca per condannarlo, e finalmente si procede alla sentenza".
Anche le denuncie anonime, o "accuse segrete" a firme fantasiose (S.S. Trinità, o anime del Purgatorio, ecc.) innescano un procedimento penale, costituendo, di fatto, e "abusivamente" un "capo accusatorio", dopo quello pubblico e privato. "Non v’è paese nelle provincie [del Regno] dove non vi siano calunniatori di professione… ogni diceria, ogni sospetto, l’invidia istessa somministra materia ai loro iniqui romanzi".I "mezzi straordinari" adottati dai giudici per far ammettere ai presunti rei la piena colpevolezza dei gravi reati a loro imputati, erano le inumane torture a cui venivano sottoposti incessantemente, fino a quando non avessero confessato (spesso il "falso").
Per Cesare Beccaria ("Dei delitti e delle pene" – edita nel 1764) non può erogarsi la tortura poiché "un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice (…). Qual è dunque quel diritto, se non quello della forza che dia potestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino mentre si dubita se sia reo o innocente?".